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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1222

Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1966)
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Testo in vigore dal:  2-12-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o frazione di cinquanta, superiore a venticinque.
Le imprese di navigazione aerea e marittima non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.