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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1222

Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1966)
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Testo in vigore dal: 2-12-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  23 agosto  1917,
n. 1450, convertito nella legge 15 aprile 1925, numero 473;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  grazia e giustizia e con il
Ministro per l'industria e commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  imprese  private, le quali abbiano alle loro dipendenze piu' di
cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere
un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o
frazione di cinquanta, superiore a venticinque.
  Le  imprese  di  navigazione aerea e marittima non sono tenute, per
quanto  concerne  il personale navigante, all'osservanza dell'obbligo
di cui al precedente comma.
  Nel  computo  di  tale  percentuale  sono compresi i mutilati e gli
invalidi  del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del
presente decreto.