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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 14

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1949)
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Testo in vigore dal:  13-2-1947

Art. 2


L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:
"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 % per i casi di infortunio e al 20 % per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.
Se l'inabilità permanente è assoluta la rendita è pari ai tre quarti del salario calcolato come sopra; e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita di inabilità è pari all'intero salario calcolato come sopra, maggiorato di un quinto.
Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei ai lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.
Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del numero 1 dell'art. 27.
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.
Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della invalidità permanente parziale".