DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947 , n. 14

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 Vigente al: 17-5-2024  

TITOLO I.
Modifiche ed integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e
disposizioni successive.

                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione
obbligatoria   degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle  malattie
professionali;
  Vista  la  legge  1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al
predetto regio decreto;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 19 aprile 1946, n.
238,  circa  la  determinazione  degli elementi della retribuzione da
considerare  ai  fini  del  calcolo  dei premi e delle indennita' per
inabilita'  temporanea  nell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202, concernente la
traduzione  in  legge  di  norme  adottate  in via amministrativa per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per  i  trasporti,  per  le poste e telecomunicazioni e per la marina
mercantile;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:


                               Art. 1.

  L'art.  18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito
dal seguente:
  "Sono compresi nell'assicurazione:
    1)  coloro  che  fuori del proprio domicilio in modo permanente o
avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
manuale  retribuita,  anche  se  con  partecipazione  agli utili o al
prodotto;
    2)  coloro  che  nelle stesse condizioni, anche senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
    3)  gli  apprendisti,  con  o senza salario, che partecipano alla
esecuzione  del  lavoro.  Sono  considerati  tali  agli  effetti  del
presente decreto i minori degli anni diciotto.
    I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di
lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.
    Sono  altresi'  compresi  tra  le persone assicurate i soci delle
cooperative.
    Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima
sono  comprese  nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio
retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili
o al prodotto".
                               Art. 2.

  L'art.  24  del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive
modificazioni sono sostituiti dal seguente:
  "Agli  effetti  del  presente  decreto  deve  ritenersi  inabilita'
permanente  assoluta  la  conseguenza di un infortunio la quale tolga
completamente  e  per  tutta  la  vita  l'attitudine  al lavoro. Deve
ritenersi   inabilita'  permanente  parziale  la  conseguenza  di  un
infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta
la vita l'attitudine al lavoro.
  Quando   sia   accertato   che  dall'infortunio  sia  derivata  una
inabilita'  permanente  tale  da  ridurre  l'attitudine  al lavoro in
misura  superiore  al  10  % per i casi di infortunio e al 20 % per i
casi  di  malattia  professionale, sara' corrisposta, con effetto dal
giorno  successivo  a  quello  della  cessazione della indennita' per
inabilita'  temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado
della  inabilita'  stessa  e  sulla  base  dei  due terzi del salario
calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.
  Se  l'inabilita'  permanente  e' assoluta la rendita e' pari ai tre
quarti  del salario calcolato come sopra; e nel caso che all'invalido
sia  altresi' indispensabile un'assistenza personale continuativa, la
rendita  di  inabilita'  e'  pari  all'intero  salario calcolato come
sopra, maggiorato di un quinto.
  Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causato
da  infortunio  o da malattia professionale, quando risulti aggravato
da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei ai lavoro o da
altri   infortuni  non  contemplati  dal  presente  decreto  o  dalle
successive  disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla
attitudine  al  lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti  inabilita',  Il rapporto e' espresso da una frazione in
cui   il  denominatore  indica  il  grado  di  attitudine  al  lavoro
preesistente  e  il numeratore la differenza tra questa e il grado di
attitudine residuato dopo l'infortunio.
  Se  l'infortunato  ha  moglie  e  figli  o solo moglie o solo figli
aventi  i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27 la rendita e'
aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.
  Tali  quote  integrative  della  rendita sono corrisposte anche nel
caso  in  cui  l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto,
per  quanto  riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di
cui al secondo e terzo comma del numero 1 dell'art. 27.
  Le  quote  integrative  della  rendita  seguono le variazioni della
rendita  e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate
prima  per  il decesso della persona per la quale furono costituite o
per  il  raggiungimento  del  diciottesimo anno per i figli, salvo il
caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.
   Nel  regolamento  saranno  stabiliti  i  criteri per determinare i
gradi della invalidita' permanente parziale".
                               Art. 3. 
 
  L'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;  e  successive
modificazioni sono sostituiti dal seguente: 
    "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei
superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui  nei  comma
seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi  del
salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: 
    1) Il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o  a  nuovo
matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una  somma  pari  a
tre annualita' di rendita. 
    Se il superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel
caso che la sua attitudine ai lavoro sia  permanentemente  ridotta  a
meno di un terzo. 
    Nessun  diritto  spetta  al  coniuge  se  sussista  sentenza   di
separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di
lui o di entrambi i coniugi; 
    2) il venti per  cento  a  ciascun  figlio  legittimo,  naturale,
riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al  raggiungimento  del
diciottesimo anno di eta', e il venticinque per cento se si tratti di
orfani di entrambi i genitori, e nel caso di  figli  adottivi,  siano
deceduti anche gli adottanti. Se siano superstiti i figli inabili  al
lavoro, la rendita e' corrisposta al figlio inabile finche'  dura  la
inabilita'; 
    3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2),  il  venti
per cento a ciascuno degli ascendenti e  dei  genitori  adottanti  se
viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 
    4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 3) e  2)  il  venti
per cento a  ciascuno  dei  fratelli  e  sorelle  se  conviventi  con
l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per  i
figli. 
  La somma delle  rendite  spettanti  ai  suddetti  superstiti  nelle
misure a ciascuno come sopra assegnate non  puo'  superare  l'importo
dell'intero salario calcolato come  sopra.  Nel  caso  che  la  somma
predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente
ridotte entro tale limite. Qualora una  o  piu'  rendite  abbiano  in
seguito a cessare, le rimanenti  sono  proporzionalmente  reintegrate
sino alla concorrenza di detto  limite.  Nella  reintegrazione  delle
singole rendite non puo' peraltro  superarsi  la  quota  spettante  a
ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. 
  Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta  tanto  un
assegno alla vedova o al vedovo  ancorche'  abile  al  lavoro,  fermo
peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza,  ai
figli, o,  in  mancanza  di  questi,  agli  ascendenti.  Qualora  non
esistano i superstiti predetti, l'assegno potra'  essere  corrisposto
ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino  di  avere
sostenute spese particolari in occasione della morte del  lavoratore.
L'assegno e' di lire quattromilacinquecento in caso di  sopravvivenza
del coniuge senza figli minori  degli  anni  diciotto  o  inabili  al
lavoro, di lire seimila in caso  di  sopravvivenza  del  coniuge  con
figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili  e  adottivi,
minori dei diciotto anni o  inabili  al  lavoro  oppure  in  caso  di
sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto  anni  o  inabili  ai
lavoro e di lire tremila negli altri casi. 
  Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca  marittima
l'assegno e' pari ad una mensilita', di retribuzione con un minimo di
lire quattromilacinquecento in  caso  di  sopravvivenza  del  coniuge
senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro,  di  lire
seimila in caso di sopravvivenza del  coniuge  con  figli  minori  di
diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza  di
soli figli minori dei diciotto anni o inabili al  lavoro  e  di  lire
tremila negli altri casi. 
  Agli effetti del presente articolo sono  equiparati  ai  figli  gli
altri discendenti viventi a carico del defunto che  siano  orfani  di
ambedue i genitori  o  figli  di  genitori  inabili  al  lavoro,  gli
affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli
ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolari
mente affidati". 
                               Art. 4.

  L'art.  39  del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive
modificazioni sono sostituiti dal seguente:
  "Il  salario,  quando  non  ricorra l'applicazione dell'art. 40, e'
determinato come segue:

  Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle
rendite  ai superstiti e' assunta quale salario annuo la retribuzione
effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia
in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
  Qualora  pero'  l'infortunato  non  abbia  prestato  la  sua, opera
durante  il  detto  periodo  in  modo continuativo oppure non l'abbia
prestata  presso  uno  stesso  datore  di  lavoro e non sia possibile
determinare  il  cumulo  delle  retribuzioni  percepite  nel  periodo
medesimo,  il  salario  annuo  si  valuta  uguale a trecento volte il
salario  medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la
sesta  parte della somma che si ottiene apportando alla durata oraria
normale  della settimana di lavoro nell'azienda, per la categoria cui
appartiene   l'infortunato   il   guadagno   medio  orario  percepito
dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino
al  giorno  dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi,
per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
  In  ogni  caso  il  salario annuo e' computato da un minimo di lire
quattromila  fino  ad  un  massimo  di lire ventiquattromila. Per gli
addetti   alla  navigazione  marittima  e  alla  pesca  marittima,  i
massimali  sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale  di  concerto  con  quelli per il tesoro e per la
marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate.
  Per  la  liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea il
salario    da    assumere   come   base   e'   uguale   ai   trecento
trecentosessantesimi  del  salario  giornaliero  che  si  ottiene col
procedimento  di  cui all'ultima parte del secondo comma del presente
articolo,  calcolando,  pero',  il guadagno medio orario degli ultimi
quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio".
                               Art. 5.

  L'art.  42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito
dal seguente:
  "Se   il  salario  effettivamente  corrisposto  all'infortunato  e'
superiore   a   quello  risultante  dalle  registrazioni  preiscritte
dall'art.  10,  l'istituto  assicuratore e' tenuto a corrispondere le
indennita'  secondo il salario effettivo, salvo le sanzioni stabilite
dall'art. 13.
  L'istituto  stesso e' inoltre tenuto a corrispondere una indennita'
supplementare  qualora  venisse  accertato,  in  sede giudiziale o in
altri modi previsti, dalle vigenti norme, che il salario preso a base
della liquidazione e' inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo,
anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 13.
  Le  disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi
previsti dall'art. 40".
                               Art. 6.

  L'art.  49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito
dal seguente:
  "L'istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   e   le   Casse   di   cui  all'art.  48  debbono  sottoporre
all'approvazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
le  tabelle  dei  coefficienti  per  il  calcolo  dei valori capitali
attuali  delle  rendite  di  inabilita'  e  di  quelle  a  favore dei
superstiti.
  Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.
  Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in
modo  da  comprendere l'onere finanziari previsto corrispondente agli
infortuni del periodo di assicurazione.
  Contro  l'applicazione  della tariffa dei premi il datore di lavoro
puo'  ricorrere  ad una Commissione nominata con decreto del Ministro
per  il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del
lavoro,  che  la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro
dell'industria,  di  un  rappresentante  dei  datori  di  lavoro  del
commercio,  di  due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di
un  rappresentante  dei  lavoratori  del  commercio,  designati dalle
rispettive associazioni sindacali nazionali.
  Avverso  le decisioni della suddetta Commissione e' ammesso ricorso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
                               Art. 7.

  L'art.  62 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito
dal seguente:
  "L'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo:
    a)  con  i  mezzi  che  saranno  stanziati  di  anno  in anno dal
Consiglio  di  amministrazione  sul  bilancio  delle singole gestioni
dell'Istituto stesso;
    b)  con  un  contributo  da  parte delle singole Casse, Aziende e
Amministrazioni di cui all'art. 48 nella misura da stabilirsi di anno
in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e
al costo medio dell'assistenza risultante per l'anno precedente;
    c)  con  l'apporto  eventuale  derivante da donazioni, lasciti ed
erogazioni di terzi".
                               Art. 8.

  L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n.
238, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennita'
per inabilita' temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti
dall'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  si  applicano,  per  la determinazione della
retribuzione,  le  disposizioni  di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del
decreto  luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione
dagli  elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo
dei contributi per gli assegni familiari.
  Le    indennita'    dell'assicurazione    predetta    assorbono   e
sostituiscono,  fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni
e  le  indennita' che debbono per legge o per contratti o per accordi
collettivi   essere   direttamente   corrisposte   o  sono  di  fatto
corrisposte  dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio
o  di  malattia  professionale,  salvo  nei  casi in cui in virtu' di
contratti  o  di  accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere  direttamente  ai  propri  dipendenti un supplemento di
indennita' sino alla copertura dell'intera retribuzione".
                               Art. 9.

  Per   il   funzionamento   della  Commissione  dei  ricorsi  contro
l'applicazione  delle  tariffe dei premi di cui al 3ª comma dell'art.
49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dal presente
decreto,  nonche' per la osservanza delle modalita' e dei termini dei
ricorsi  predetti,  si applicano le norme approvate dal regio decreto
25 novembre 1940, n. 1732.
                              Art. 10.

  I  valori  capitali  attuali relativi alle indennita' per infortuni
sul  lavoro  e  malattie professionali versate all'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
15 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e all'art. 111 del
regolamento  21  novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto
legge  luogotenenziale  23  agosto  1917,  n.  1450,  sono trasferiti
dall'Istituto  predetto  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, il quale continuera' a corrispondere
agli aventi diritto le rendite vitalizie relative.

TITOLO II.
Disposizioni complementari di carattere temporaneo.

                              Art. 11.

  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52)).
  L'assegno  integrativo  di  cui  al  comma  precedente  assorbe nei
confronti  dei  beneficiari  di esso l'assegno straordinario previsto
dall'art.  3  del  decreto  legislativo  23  agosto 1946, n. 202; per
coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno
straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a
nuova disposizione.
                              Art. 12.
         ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
                              Art. 13.
         ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
                              Art. 14.
         ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
                              Art. 15.
         ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
                              Art. 16.

  Ai  titolari  di  rendita per infortunio avvenuti sino al 31 maggio
1946 con inabilita' permanente inferiore al quaranta per cento non si
applica,  la disposizione per l'aumento delle quote integrative delle
rendite eventualmente dovute per la moglie e i figli di cui al quinto
comma  dell'art.  24  del  regio  decreto  17  agosto  1935, n. 1765,
modificato con l'art. 2 del presente decreto, ferma restando per essi
la   regolamentazione   precedente   nell'assegnazione   delle  quote
integrative predette.
                              Art. 17.

  Con  decreto  del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, saranno determinate le modalita' per l'assunzione degli oneri
derivanti  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro dal risarcimento degli infortuni determinati dal
rischio di guerra.
  I  soprapremi versati all'istituto predetto a titolo di addizionale
per  rischio di guerra dal 1° gennaio 1944 fino all'entrata in vigore
del presente decreto non sono repetibili.
  L'importo  di  essi e' tuttavia, computato ai fini dei pagamenti da
effettuarsi  in  applicazione  dell'addizionale di cui al primo comma
dell'art. 14.

TITOLO III.
Disposizioni finali.

                              Art. 18. 
 
  Le modifiche apportate  dagli  articoli  2,  3  e  4  del  presente
decreto, rispettivamente al terzo e quinto  comma  dell'art.  24  del
regio decreto 17 agosto 1935, n.  1765,  al  terzultimo  e  penultimo
comma  dell'art.  27  del  citato  decreto,  ed  al  penultimo  comma
dell'art. 39 del regio decreto medesimo  saranno  applicate  per  gli
infortuni avvenuti e  per  le  malattie  professionali  manifestatesi
successivamente al 31 maggio 1946. 
                              Art. 19.

  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano anche ai
dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle
poste  e  telecomunicazioni  di  cui  al  n. 2 dell'art. 48 del regio
decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
  Oltre  alle modifiche e integrazioni previste dagli articoli da 1 a
10 del presente decreto, sono parimenti applicabili agli addetti alla
navigazione  marittima e alla pesca marittima gli articoli 11, 12, 13
e 16 del presente decreto.
                              Art. 20.

  Con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  sara' provveduto alle
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  la esecuzione del presente
decreto.
                              Art. 21.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato

  Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1947

                              DE NICOLA

                                             DE GASPERI - D'ARAGONA -
GULLO - BERTONE - FER-
RARI - SCELBA - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1947
  Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 22. FRASCA