DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947 , n. 14
Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Vigente al: 17-5-2024
TITOLO I.
Modifiche ed integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e
disposizioni successive.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, circa la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennita' per inabilita' temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202, concernente la traduzione in legge di norme adottate in via amministrativa per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni e per la marina mercantile; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito dal seguente: "Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con partecipazione agli utili o al prodotto; 2) coloro che nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto. I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate. Sono altresi' compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative. Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto".
Art. 2. L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente: "Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 % per i casi di infortunio e al 20 % per i casi di malattia professionale, sara' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa e sulla base dei due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42. Se l'inabilita' permanente e' assoluta la rendita e' pari ai tre quarti del salario calcolato come sopra; e nel caso che all'invalido sia altresi' indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita di inabilita' e' pari all'intero salario calcolato come sopra, maggiorato di un quinto. Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei ai lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita', Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio. Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio. Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del numero 1 dell'art. 27. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo. Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della invalidita' permanente parziale".
Art. 3. L'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765; e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: 1) Il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita. Se il superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel caso che la sua attitudine ai lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo. Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi; 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il venticinque per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche gli adottanti. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro, la rendita e' corrisposta al figlio inabile finche' dura la inabilita'; 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 3) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potra' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenute spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'assegno e' di lire quattromilacinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire seimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili ai lavoro e di lire tremila negli altri casi. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita', di retribuzione con un minimo di lire quattromilacinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire seimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire tremila negli altri casi. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolari mente affidati".
Art. 4. L'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente: "Il salario, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 40, e' determinato come segue: Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' assunta quale salario annuo la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora pero' l'infortunato non abbia prestato la sua, opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene apportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda, per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. In ogni caso il salario annuo e' computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire ventiquattromila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate. Per la liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea il salario da assumere come base e' uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, pero', il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio".
Art. 5. L'art. 42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito dal seguente: "Se il salario effettivamente corrisposto all'infortunato e' superiore a quello risultante dalle registrazioni preiscritte dall'art. 10, l'istituto assicuratore e' tenuto a corrispondere le indennita' secondo il salario effettivo, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 13. L'istituto stesso e' inoltre tenuto a corrispondere una indennita' supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti, dalle vigenti norme, che il salario preso a base della liquidazione e' inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 13. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 40".
Art. 6. L'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito dal seguente: "L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 48 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio. Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziari previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione. Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro, che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di un rappresentante dei lavoratori del commercio, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali. Avverso le decisioni della suddetta Commissione e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Art. 7. L'art. 62 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito dal seguente: "L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo: a) con i mezzi che saranno stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso; b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 48 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio dell'assistenza risultante per l'anno precedente; c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi".
Art. 8. L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, e' sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennita' per inabilita' temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano, per la determinazione della retribuzione, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione dagli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari. Le indennita' dell'assicurazione predetta assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennita' che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtu' di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennita' sino alla copertura dell'intera retribuzione".
Art. 9. Per il funzionamento della Commissione dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe dei premi di cui al 3ª comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dal presente decreto, nonche' per la osservanza delle modalita' e dei termini dei ricorsi predetti, si applicano le norme approvate dal regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732.
Art. 10. I valori capitali attuali relativi alle indennita' per infortuni sul lavoro e malattie professionali versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e all'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono trasferiti dall'Istituto predetto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale continuera' a corrispondere agli aventi diritto le rendite vitalizie relative.
TITOLO II.
Disposizioni complementari di carattere temporaneo.
Art. 11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52)). L'assegno integrativo di cui al comma precedente assorbe nei confronti dei beneficiari di esso l'assegno straordinario previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202; per coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione.
Art. 12. ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
Art. 13. ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
Art. 14. ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
Art. 15. ((ARTCOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MARZO 1949, N. 52))
Art. 16. Ai titolari di rendita per infortunio avvenuti sino al 31 maggio 1946 con inabilita' permanente inferiore al quaranta per cento non si applica, la disposizione per l'aumento delle quote integrative delle rendite eventualmente dovute per la moglie e i figli di cui al quinto comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del presente decreto, ferma restando per essi la regolamentazione precedente nell'assegnazione delle quote integrative predette.
Art. 17. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalita' per l'assunzione degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal risarcimento degli infortuni determinati dal rischio di guerra. I soprapremi versati all'istituto predetto a titolo di addizionale per rischio di guerra dal 1° gennaio 1944 fino all'entrata in vigore del presente decreto non sono repetibili. L'importo di essi e' tuttavia, computato ai fini dei pagamenti da effettuarsi in applicazione dell'addizionale di cui al primo comma dell'art. 14.
TITOLO III.
Disposizioni finali.
Art. 18. Le modifiche apportate dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, rispettivamente al terzo e quinto comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, al terzultimo e penultimo comma dell'art. 27 del citato decreto, ed al penultimo comma dell'art. 39 del regio decreto medesimo saranno applicate per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.
Art. 19. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Oltre alle modifiche e integrazioni previste dagli articoli da 1 a 10 del presente decreto, sono parimenti applicabili agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima gli articoli 11, 12, 13 e 16 del presente decreto.
Art. 20. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.
Art. 21. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - GULLO - BERTONE - FER- RARI - SCELBA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1947 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 22. FRASCA