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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale. (045U0679)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-11-1945

Art. 3



Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali speciali, nonché le altre sanzioni pecuniarie comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale, sono raddoppiate.

La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.