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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65. (045U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1946)
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Testo in vigore dal:  16-9-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 gemano 1943, n. 65;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, dovuta nella misura del sei per cento sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siasi fatto luogo a tipizzazione od assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a qualunque uso destinati, ad esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.

L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o direttamente al consumatore.

È dovuta dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia già corrisposta l'addizionale.

Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.