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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65. (045U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1946)
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Testo in vigore dal: 16-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge 11 gemano 1943, n. 65; 
 
  Visto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n.
1175, sulla finanza locale e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio  e
per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato
con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945,
dovuta nella misura  del  sei  per  cento  sul  prezzo  effettivo  di
vendita, anche  quando  non  siasi  fatto  luogo  a  tipizzazione  od
assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a
qualunque uso destinati, ad esclusione dei  filati  da  industria  da
impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni. 
 
  L'addizionale e' dovuta dal produttore all'atto  del  trasferimento
della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o  direttamente
al consumatore. 
 
  E' dovuta dal commerciante all'ingrosso o da  chiunque  immetta  al
consumo i prodotti suindicati,  quando  non  sia  dimostrato  che  il
produttore abbia gia' corrisposta l'addizionale. 
 
  Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di  altra
merce od a titolo gratuito, l'addizionale sara' liquidata sulla  base
del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie  o  di  specie
similari.