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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 508

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. (045U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
Testo in vigore dal:  20-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 34



Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è elevato da L. 300 a L. 1000.(2)
((15))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 9 novembre 1950, n. 992 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è elevato a lire ottomila".
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 26 aprile 1976, n. 353 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976."