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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 508

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. (045U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
Testo in vigore dal:  28-10-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 21



Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

Tale ruolo è costituito come appresso:





colonnello..................n. 1
((tenente colonnello:.........n. 12
maggiore:...................n. 15))

capitano....................n. 16
tenente e sottotenente......n. 22
Totale......................n. 56



I detti ufficiali hanno sede nelle città indicate nella tabella B, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.
(12)
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 5 marzo 1963, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico".