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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 339

Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale. (045U0339)

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Testo in vigore dal:  20-7-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 novembre 1932, che ha approvato il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

II primo comma del paragrafo 717 dal regolamento sul servizio sanitario militare territoriale è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 717. - L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere a), b),- d), e), g), h), l) del paragrafo 712, ha diritto ad un compenso di lire 40 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; per le visite indicate alla lettera c) ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato; per le visite indicate nella lettera f) ha diritto ad un compenso di lire 20 per ogni impiegato dipendente dai Ministeri che non siano quelli della guerra, della marina o dell'aereonautica; per le Visite indicate, nella lettera i) ha diritto ad un compenso di lire 20 indistintamente da tutti quelli che sono stati visitati, eccezione fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione della guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Casati - Tupini - Soleri -
De Courten - Gasparotto

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 159. - Frasca