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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 339

Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale. (045U0339)

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Testo in vigore dal: 20-7-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto  il  R.  decreto  17  novembre  1932,  che  ha  approvato  il
regolamento sul servizio sanitario militare territoriale; 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i  Ministri
per l'interno, per la grazia e  giustizia,  per  il  tesoro,  per  la
marina e per l'aeronautica 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  II primo comma del  paragrafo  717  dal  regolamento  sul  servizio
sanitario militare territoriale e' sostituito dal seguente: 
 
  « Paragrafo 717. -  L'ufficiale  medico  che  procede  alle  visite
indicate nelle lettere a), b),- d), e), g), h), l) del paragrafo 712,
ha diritto ad un compenso di lire 40 per ogni individuo visitato,  ad
eccezione del personale civile del Regio esercito, della Regia marina
e della Regia aeronautica; per le visite indicate alla lettera c)  ha
diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato; per le
visite indicate nella lettera f) ha diritto ad un compenso di lire 20
per ogni impiegato dipendente dai  Ministeri  che  non  siano  quelli
della  guerra,  della  marina  o  dell'aereonautica;  per  le  Visite
indicate, nella lettera i) ha diritto  ad  un  compenso  di  lire  20
indistintamente da tutti quelli che sono  stati  visitati,  eccezione
fatta   per   gli   ufficiali   e   gli   impiegati    in    servizio
dell'Amministrazione della guerra ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 aprile 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                  Bonomi - Casati - Tupini - Soleri - 
                                  De Courten - Gasparotto 
 
Visto, il Guardasigilli: Tupini 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1945 
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 159. - Frasca