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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici. (044U0190)

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Testo in vigore dal:  12-9-1944

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e pel Tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio del personale, già licenziato o dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale sono demandate:

a) per gli appartenenti alle Amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alla Commissione unica per gli affari del personale, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per quelli di grado inferiore;

b) per gli appartenenti al personale degli altri Enti ed Aziende alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.