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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici. (044U0190)

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Testo in vigore dal: 12-9-1944
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: 
  Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; 
 
  Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.
159; 
 
  Visto decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro
per le comunicazioni, di concerto con i  Ministri  per  la  grazia  e
giustizia e pel Tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio  1944,  n.
9, e 12 aprile 1944, n. 101, per  la  riammissione  in  servizio  del
personale, gia' licenziato o dispensato per  motivi  politici,  delle
Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e  parastatali,  degli
Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela  dello  Stato  e  delle
Aziende private esercenti servizi pubblici o di  interesse  nazionale
sono demandate: 
 
  a) per gli appartenenti alle Amministrazioni statali  al  Consiglio
dei Ministri, quando si tratti di impiegati  di  grado  superiore  al
quinto, ed alla Commissione unica per gli affari  del  personale,  di
cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n.  109,  per
quelli di grado inferiore; 
 
  b) per gli appartenenti al personale degli altri  Enti  ed  Aziende
alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.