stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1919, n. 496

Che stabilisce le indennità giornaliere di viaggio e di permanenza da corrispondersi ai graduati ed agli agenti del personale di custodia inviati in servizio temporaneo fuori della loro ordinaria residenza. (019U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1923)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-1-1923
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il regolamento 24 marzo 1907, n. 150, per il corpo degli agenti di custodia;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai graduati ed agenti del personale di custodia, inviati in servizio, temporaneo fuori della loro ordinaria residenza, in conformità delle disposizioni dell'art. 221 del regolamento 24 Marzo 1907, n. 150, saranno corrisposte per ogni giornata di viaggio, di andata e ritorno e di permanenza, le seguenti indennità giornaliere:

comandanti e capiguardia, L. 7,00;

sottocapi, L. 6,00;

guardie scelte e guardie, L. 4,00.
((1))


Le suindicate indennità saranno ridotte alla metà per i servizi provvisori di durata superiore al mese.

Ai graduati ed agenti inviati all'ospedale militare per visita di riforma, ed a quelli che si recano ai Consigli provinciali di disciplina, per essere da questi giudicati, saranno corrisposte le dette indennità per le sole giornate di viaggio.

Tanto le indennità del primo mese che quelle di maggiore durata, saranno elevate di lire tre (L. 3) nei casi in cui i graduati o gli agenti non possano essere aggregati alle caserme degli stabilimenti carcerari nei quali sono inviati a prestare servizio temporaneo.
((1))


È loro dovuta, inoltre, l'indennità chilometrica di L. 0,50 sulle vie ordinarie quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'Amministrazione, ovvero non venga corrisposto il rimborso del prezzo del biglietto, aumentato di 2/10 nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Qualora esigano più classi, ai graduati è corrisposto il rimborso del prezzo del biglietto per la classe superiore.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "La diaria spettante agli agenti di custodia delle carceri per i servizi fuori residenza ed in occasione di trasferimenti, di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 496, è elevato a L. 12 pei comandanti e capoguardia, a L. 9 poi sotto-capiguardia e a L. 6 per le guardie scelte e le guardie.
Tale indennità è ulteriormente aumentata di L. 6 giornaliere quando i graduati e gli agenti non possono essere aggregati agli stabilimenti carcerari nei quali sono inviati a prestare servizio temporaneo".