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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1918, n. 1940

Che proroga il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento, stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 agosto 1918, n. 1287. (018U1940)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1919)
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Testo in vigore dal:  30-5-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, numero 1550 che provvede pel ritiro delle monete divisionali d'argento;
Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1990, 24 marzo 1918, n. 413 e 18 agosto 1918, n. 1287, per effetto dei quali è stato successivamente prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1918 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;
Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1918, n. 1287, al 31 dicembre 1918, è prorogato a tutto il 30 aprile 1919.
((1))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Fera.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 695 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali di argento, stabilito col decreto Luogotenziale 12 dicembre 1918, n. 1940, al 30 aprile 1919, è prorogato a tutto il 30 settembre 1919".