stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 ottobre 1917, n. 1550

Concernente provvedimenti sulle monete metalliche e sui buoni di cassa. (017U1550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1920)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-12-1917
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e lavoro, delle finanze e delle poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le monete divisionali di argento di conio nazionale da 2 lire, da 1 lira e da 50 centesimi saranno cambiate, dal 1°novembre 1917 al 31 dicembre 1917, presso tutte le tesorerie governative e gli uffici postali, in altra valuta avente corso legale nel Regno.
((1))


A datare dal giorno 21 novembre 1917 cesserà il corso legale nel Regno delle dette monete.

Chiunque dopo il 31 dicembre 1917 sarà trovato in possesso delle monete divisionali non aventi più corso legale, per un importo eccedente lire dieci, sarà passibile dell'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

---------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionarie d'argento, stabilito col decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, al 31 dicembre 1917, è prorogato a tutto il 30 aprile 1918".