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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 settembre 1917, n. 1392

Concernente i provvedimenti per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate e noleggiate per servizio dello Stato. (017U1392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1921)
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Testo in vigore dal:  23-9-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 29, e le sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri della marina, del tesoro, della guerra, di grazia, giustizia e culti delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 204, degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 388, e dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 474, cessano di aver vigore, per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio delle navi mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917.