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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1917, n. 388

Relativo all'indennità di guerra agli equipaggi dei piroscafi requisiti. (017U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal:  23-9-1917
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Art. 5




Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente decreto sono applicabili anche al personale militare della R. marina o mercantile costituente l'equipaggiamento delle navi, oggetto dei Nostri decreti 17 giugno 1915, n. 957, e 11 novembre 1915, n. 1605.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo cessano di aver vigore, per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio delle navi mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917.