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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1917, n. 1356

Concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. esercito e della R. marina adibiti a funzioni civili o politiche nella Tripolitania e nella Cirenaica. (017U1356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1917
Il Decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2114 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 1 luglio 1914.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1918)
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Testo in vigore dal:  22-9-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Considerato che, per ragioni di opportunità e di convenienza, alcuni servizi civili nella Libia furono affidati e continuano a disimpegnarsi da ufficiali del Regio esercito e della R. marina;
Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento da farsi agli stessi ufficiali, in modo da conciliarlo con la speciale funzione da essi disimpegnata e col trattamento fatto agli altri ufficiali delle truppe combattenti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli ufficiali del R. esercito e della R. marina destinati nella Tripolitania e nella Cirenaica ed adibiti permanentemente a funzioni civili o politiche, sono estese, in quanto siano applicabili ed in quanto riguarda la durata del servizio da prestare in colonia ed il trattamento economico, le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, escluso le norme comprese sotto la lettera e), 13 a 19, 22, primo comma ed ultima parte del secondo comma riguardante l'indennità per residenza disagiata, 23 a 25 e 60 dell'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica, approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.