stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1917, n. 1356

Concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. esercito e della R. marina adibiti a funzioni civili o politiche nella Tripolitania e nella Cirenaica. (017U1356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1917
Il Decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2114 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 1 luglio 1914.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1918)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-9-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749; 
 
  Visti i RR. decreti 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 20 novembre 1912, n. 1205;  9  gennaio
1913, n. 39, e 22 gennaio 1914, n. 147; 
 
  Considerato che, per ragioni  di  opportunita'  e  di  convenienza,
alcuni servizi civili nella Libia  furono  affidati  e  continuano  a
disimpegnarsi da ufficiali del Regio esercito e della R. marina; 
 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare il trattamento da farsi agli
stessi ufficiali, in modo da conciliarlo con la speciale funzione  da
essi disimpegnata e col trattamento fatto agli altri ufficiali  delle
truppe combattenti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie,  di
concerto con quelli della guerra e della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli ufficiali del R. esercito e della R.  marina  destinati  nella
Tripolitania e nella Cirenaica ed adibiti permanentemente a  funzioni
civili o politiche, sono estese, in quanto siano  applicabili  ed  in
quanto riguarda la durata del servizio da prestare in colonia  ed  il
trattamento economico, le disposizioni contenute negli  articoli  11,
12, escluso le norme comprese sotto la lettera e), 13 a 19, 22, primo
comma ed ultima parte del secondo comma riguardante l'indennita'  per
residenza disagiata, 23 a 25 e  60  dell'ordinamento  militare  della
Tripolitania e della Cirenaica, approvato col R. decreto  22  gennaio
1914, n. 147.