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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 926

Recante disposizioni per le requisizioni di cereali. (017U0926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/1921)
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Testo in vigore dal:  12-6-1917

Art. 5




Alle spese da anticipare per le requisizioni di cui al presente decreto sarà provveduto:

a) col fondo, di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 711 ed al decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1124, il cui importo potrà essere aumentato di una somma che non dovrà eccedere L. 500 milioni (lire cinquecento milioni);

b) con alienazione di buoni ordinari del tesoro da emettere in base al decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 578, e con le modalità da stabilirsi dal ministro del tesoro.

A detti buoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 27 e 29 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, in quanto riguardano gli sconti e le anticipazioni da parte degli Istituti di emissione.