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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1916, n. 1124

Col quale viene aumentata la dotazione del fondo speciale per gli approvvigionamenti militari e civili. (016U1124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/1921)
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Testo in vigore dal:  12-10-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827; 23 novembre 1914, n. 1287; 23 maggio 1915, n. 711, e i decreti Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 845, e 6 ottobre 1915, n. 1495, relativi alla somministrazione di somma non superiore a seicento milioni di lire da parte degli Istituti di emissione, per anticipazioni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà e per altri fini diversi;
Veduti i decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, e 2 agosto 1916, n. 926, coi quali, per agevolare in alcune regioni il credito agrario e per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo, si dispone che i mezzi finanziari allo scopo siano attinti al fondo, di cui ai citati RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711;
Ritenuta l'opportunità di aumentare le disponibilità di tale fondo in relazione ai molteplici bisogni a cui deve servire;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per tesoro, di concerto coi ministri di agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il fondo di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, numero 827, e 23 maggio 1915, n. 711, viene accresciuto di altra somma non superiore a quattrocentomilioni di lire.

Anche al fondo così accresciuto sono applicabili le condizioni e le norme vigenti in forza dei Regi decreti 18 agosto, 23 novembre e 20 dicembre 1914, numero 827, n. 1287 e n. 1374, del R. decreto 23 maggio 1915, n. 711, e dei decreti Luogotenenziali 3, 13 giugno e 6 ottobre 1915, n. 800, n. 845 e n. 1495, nonché dei decreti Luogotenenziali 27 luglio e 2 agosto 1916, n. 913 e n. 926.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Carcano - Raineri - De Nava - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.