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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1917, n. 1650

Col quale sono dichiarate di 3ª classe alcune linee navigabili. (017U1650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1971)
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Testo in vigore dal:  2-11-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con il R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;

Visti la legge 8 aprile 1915, n. 508 e il decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59;

Uditi i Consigli provinciali interessati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1917, sono dichiarate linee navigabili di 3ª classe quelle comprese nell'elenco annesso al presente decreto, vistato d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI - DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.