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DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1916, n. 1363

Concernente provvedimenti per l'incremento della coltura granaria. (016U1363)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1916)
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Testo in vigore dal:  7-11-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri delegati al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È aperto un concorso, per la concessione di premi in danaro, tra gli agricoltori che, nell'annata agraria 1916-917, procedano al dissodamento di terre da tempo lasciate sode, e le coltivino a grano (di semina autunnale o primaverile) o a granoturco, avena od altri cereali minori o a civaie.

È però condizione necessaria che, con le dette terre dissodate, nell'azienda concorrente si venga a realizzare una superficie complessiva a grano, granoturco, avena, altri cereali minori e civaie, di altrettanto superiore a quella che fu investita a tali colture nell'anno agrario decorso.

Il presente concorso riguarda le provincie di Grosseto, di Roma, degli Abruzzi e del Molise, delle Puglie, della Campania, della Basilicata, delle Calabrie e della Sicilia.

Riguarda, altresì, le provincie della Sardegna, per quei terreni che non beneficieranno di premio in virtù del decreto-legge 1° ottobre 1916, n. 1256.

Nella zona dell'Agro romano, soggetta al bonificamento obbligatorio, ciascuna tenuta potrà concorrere ai premi soltanto per la maggior superficie, in dette coltivazioni investita, oltre quella prescritta per obbligo di bonificamento agrario.