stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1916, n. 1363

Concernente provvedimenti per l'incremento della coltura granaria. (016U1363)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1916)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-11-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri delegati al  Governo  del  Re  dalla  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia
e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' aperto un concorso, per la concessione di premi in  danaro,  tra
gli agricoltori  che,  nell'annata  agraria  1916-917,  procedano  al
dissodamento di terre da tempo lasciate sode, e le coltivino a  grano
(di semina autunnale o primaverile) o a granoturco,  avena  od  altri
cereali minori o a civaie. 
 
  E' pero' condizione necessaria che, con le dette  terre  dissodate,
nell'azienda  concorrente  si  venga  a  realizzare  una   superficie
complessiva a  grano,  granoturco,  avena,  altri  cereali  minori  e
civaie, di altrettanto superiore a quella che  fu  investita  a  tali
colture nell'anno agrario decorso. 
 
  Il presente concorso riguarda le provincie di  Grosseto,  di  Roma,
degli Abruzzi e del  Molise,  delle  Puglie,  della  Campania,  della
Basilicata, delle Calabrie e della Sicilia. 
 
  Riguarda, altresi', le provincie della Sardegna, per  quei  terreni
che non beneficieranno di  premio  in  virtu'  del  decreto-legge  1°
ottobre 1916, n. 1256. 
 
  Nella   zona   dell'Agro   romano,   soggetta   al    bonificamento
obbligatorio, ciascuna tenuta potra' concorrere ai premi soltanto per
la maggior superficie, in dette coltivazioni investita, oltre  quella
prescritta per obbligo di bonificamento agrario.