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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1916, n. 448

Che applica per la Cirenaica le disposizioni dell'art. 5 dell'altro decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, relativo alle indennità speciali per i militari in Tripolitania. (016U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1916
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Testo in vigore dal:  14-5-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in stato di guerra a datare dal 15 maggio 1915 ad ogni effetto di legge;
Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, modificato con R. decreto 22 giugno 1911, n. 706;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna in Africa;
Visti i RR. decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20 marzo 1912, nn. 185 e 302, 12 gennaio e 27 marzo 1913, nn. 204 e 358, che stabiliscono indennità speciali per il personale del corpo d'occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo;
Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, circa le indennità di guerra per le truppe in campagna in Europa;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni date dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, che stabiliscono il modo di calcolare la differenza fra gli assegni metropolitani e quelli coloniali per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, dovranno essere applicate tanto per la Tripolitania, quanto per la Cirenaica, con effetto dal 1° dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Salandra - Martini - Zupelli - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.