stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1916, n. 264

Relativo alla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli operai chiamati alle armi. (016U0264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1916
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  29-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei Poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduta la legge (T. U.) 30 marzo 1907, p. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;
Considerata la necessità che non sia interrotto il periodo di iscrizione alla predetta Cassa per quegli operai chiamati alle armi che non abbiano potuto versare il contributo minimo;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accreditare, mercé prelevamenti sui propri fondi, a favore degli operai iscritti prima della dichiarazione di guerra, i quali si trovino sotto le armi, il contributo minimo relativo all'anno 1915, oltre alle quote ordinarie di concorso di cui nell'art. 14 della legge (T. U.) 30 maggio 1907, n. 376.