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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1916, n. 264

Relativo alla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli operai chiamati alle armi. (016U0264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1916
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Testo in vigore dal: 29-3-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei Poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduta la legge  (T.  U.)  30  marzo  1907,  p.  376,  sulla  Cassa
nazionale di previdenza per la invalidita' e per la  vecchiaia  degli
operai; 
 
  Considerata la necessita' che non  sia  interrotto  il  periodo  di
iscrizione alla predetta Cassa per quegli operai chiamati  alle  armi
che non abbiano potuto versare il contributo minimo; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Cassa nazionale di  previdenza  per  la  invalidita'  e  per  la
vecchiaia  degli  operai  e'  autorizzata  ad   accreditare,   merce'
prelevamenti sui propri fondi, a favore degli operai  iscritti  prima
della dichiarazione di guerra, i quali si trovino sotto le  armi,  il
contributo minimo relativo all'anno 1915, oltre alle quote  ordinarie
di concorso di cui nell'art. 14 della legge (T. U.) 30  maggio  1907,
n. 376.