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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1915, n. 976

Col quale viene introdotta una modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 404, relativa alla composizione del Consiglio superiore di marina. (015U0976)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1915
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Testo in vigore dal:  21-7-1915

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n, 671;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, e segnatamente l'art. 2 che fissa la composizione del Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ultimo alinea dell'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 404, che fissa la composizione del Consiglio superiore di marina, è sostituito dal seguente:

«Un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario e segretario».

Il presente decreto avrà effetto dal 17 giugno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - VIALE.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.