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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1915, n. 976

Col quale viene introdotta una modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 404, relativa alla composizione del Consiglio superiore di marina. (015U0976)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1915
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Testo in vigore dal: 21-7-1915
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n, 671; 
 
  Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, e segnatamente l'art. 2  che
fissa la composizione del Consiglio superiore di marina; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'ultimo alinea dell'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 404, che
fissa  la  composizione  del  Consiglio  superiore  di   marina,   e'
sostituito dal seguente: 
 
  «Un contrammiraglio o capitano  di  vascello,  membro  ordinario  e
segretario». 
 
  Il presente decreto avra' effetto dal 17 giugno 1915. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                    SALANDRA - VIALE. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.