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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2024, n. 5

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. (24G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 2024, n. 30 (in G.U. 19/03/2024, n. 66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/2024)
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Testo in vigore dal:  20-3-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni
((e per le attività))
connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024,
((delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e))
di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
((, con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse))
; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì
((stabilito))
il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.
2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del
((Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1))
si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto
((della presidenza))
italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del
((Commissario straordinario))
può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59
((del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023))
conclusi
((dalla società ANAS S.p.a.))
e ancora efficaci alla data dell'affidamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della
((stipulazione))
. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo
((, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo))
2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi
((e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1))
si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
((e delle misure di prevenzione,))
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
((
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7
))