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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2024, n. 5

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. (24G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 2024, n. 30 (in G.U. 19/03/2024, n. 66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/2024)
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Testo in vigore dal: 20-3-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  agevolare  le
procedure  di   realizzazione   degli   interventi   infrastrutturali
indispensabili  alla  buona  riuscita  degli  eventi  correlati  alla
presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse
al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgera' nei giorni
dal 13 e al 15 giugno 2024; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
nominato un Commissario straordinario con  il  compito  di  procedere
alla  urgente  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   e
manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con
lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e  di  Governo
in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle  proprie
funzioni ((e per le attivita'))  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi  infrastrutturali,  il  Commissario   straordinario   puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
delle  strutture  delle   amministrazioni   locali   e   degli   enti
territoriali,  delle  strutture  periferiche  delle   amministrazioni
centrali dello Stato, nonche', nel limite  di  100.000  euro  per  il
2024, ((delle strutture dell'Autorita' di sistema portuale  del  Mare
Adriatico meridionale e))  di  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ((, con
il potere di coordinare l'attuazione  degli  interventi  in  corso  o
programmati sulle infrastrutture di interesse)); gli  oneri  relativi
al supporto tecnico sono posti a carico dei  quadri  economici  degli
interventi con determina del Commissario di cui  al  presente  comma,
nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per  la
gestione finanziaria connessa agli  interventi  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  puo'   chiedere   l'apertura   di   apposita
contabilita' speciale. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'
altresi' ((stabilito)) il compenso del  Commissario,  in  misura  non
superiore  a  50.000  euro,  comprensivo   degli   oneri   a   carico
dell'amministrazione, per l'anno 2024. 
  2.  Agli  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  da
aggiudicare da parte  del  ((Commissario  straordinario  nominato  ai
sensi  del  comma  1))  si  applica  la  procedura  negoziata   senza
pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, anche per gli appalti di  importo  superiore  alle  soglie  di
rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i
singoli interventi, delle ragioni di urgenza e  della  necessita'  di
derogare all'ordinaria procedura di  gara,  per  motivi  strettamente
correlati  ai  tempi  di  realizzazione  degli  stessi  nei   termini
necessari a  garantire  l'operativita'  delle  strutture  a  supporto
((della presidenza)) italiana del G7. Resta  salvo  il  ricorso  alle
procedure di affidamento diretto di cui  all'articolo  50,  comma  1,
lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n.  36  del
2023.  Per  gli  appalti  di  cui  al  primo  periodo  relativi  agli
interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali  della
rete statale, la selezione degli operatori  economici  da  parte  del
((Commissario straordinario)) puo' avvenire anche  nell'ambito  degli
accordi quadro di cui all'articolo 59 ((del codice di cui al  decreto
legislativo n. 36 del 2023)) conclusi ((dalla societa' ANAS  S.p.a.))
e ancora efficaci alla data dell'affidamento. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata
del  contratto,  prima  della  ((stipulazione)).  Alla  verifica  del
rispetto delle prescrizioni imposte  dalle  disposizioni  del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede  secondo  le
previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al  comma  2  e  nei  giudizi  che  riguardano  le
procedure   di   progettazione,   autorizzazione,   approvazione    e
realizzazione delle opere si applica l'articolo 125  del  codice  del
processo  amministrativo  ((,  di  cui  all'allegato  1  al   decreto
legislativo)) 2 luglio  2010,  n.  104.  In  sede  di  pronuncia  del
provvedimento cautelare si tiene conto della  coerenza  della  misura
adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. 
  5.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   e
manutentivi ((e  l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  dei
lavori, servizi e forniture di cui al comma 1)) si procede in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia ((e delle misure  di  prevenzione,))
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  ((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5  si  applicano
anche alle procedure di affidamento di lavori,  servizi  e  forniture
esperite dal Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno  per  la  realizzazione  degli  interventi  di   propria
competenza  necessari  per  il  corretto  svolgimento  degli   eventi
connessi con la presidenza italiana del G7)).