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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione".
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".
5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025».
6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi".
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Fino al
((30 giugno 2024))
, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. (10)
9. Il termine per i versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.
10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione" sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 è prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalità di cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.
11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160".
11-quater. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: "per un periodo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".
11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni.
11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "Fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".
11-terdecies. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024.
All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-sexiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024.
All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari".

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.