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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal:  17-7-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))
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3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

(3)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.