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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal: 25-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a cinquanta  giorni,  reiterabili  e
modificabili anche piu' volte ((fino  al  31  marzo  2022)),  termine
dello  stato  di  emergenza,  e   con   possibilita'   di   modularne
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione  secondo  l'andamento
epidemiologico del predetto virus. 
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure: 
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria
residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche  ragioni.  Ai  soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con
disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o
sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con
necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un
accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico
della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di
sicurezza sanitaria; 
    b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da  gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale; 
    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai
soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di
malattia infettiva diffusiva o che entrano nel  territorio  nazionale
da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; (1) 
    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o
dimora per  le  persone  sottoposte  alla  misura  della  quarantena,
applicata dal  sindaco  quale  autorita'  sanitaria  locale,  perche'
risultate positive al virus; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35; 
    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di  riunione  o  di
assembramento  in  luogo  pubblico  o  privato,  anche  di  carattere
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; 
    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
    h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con  la  Chiesa
cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per
la definizione delle misure  necessarie  ai  fini  dello  svolgimento
delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; 
    i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale  da  ballo,
discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,   centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione; 
    l) sospensione dei congressi, ad  eccezione  di  quelli  inerenti
alle  attivita'  medico-scientifiche  e  di  educazione  continua  in
medicina (ECM), di ogni tipo  di  evento  sociale  e  di  ogni  altra
attivita' convegnistica o  congressuale,  salva  la  possibilita'  di
svolgimento a distanza; 
    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa
la possibilita' di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre,
centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e  impianti
sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi
luoghi; 
    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al  pubblico,
garantendo comunque  la  possibilita'  di  svolgere  individualmente,
ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non
completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita'
motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative; 
    o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle  competenti
autorita' statali e regionali  la  limitazione,  la  riduzione  o  la
sospensione  di  servizi  di  trasporto  di  persone  e   di   merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne,
anche non di linea, nonche' di trasporto  pubblico  locale;  in  ogni
caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e'
consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire
il   rispetto   di   una   distanza   di   sicurezza   interpersonale
predeterminata e  adeguata  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
contagio; 
    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e
universita' per anziani, nonche'  dei  corsi  professionali  e  delle
attivita' formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali
e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative  o  prove  di  esame,  ferma  la  possibilita'   del   loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 
    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi; 
    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; 
    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e
selettive, ad esclusione dei concorsi per il  personale  sanitario  e
socio-sanitario,  finalizzate  all'assunzione  di  personale   presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione
dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza,
fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i
termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le
quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di
specifici incarichi; 
    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie
per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e  di
prima  necessita'  da  espletare  con  modalita'  idonee  ad  evitare
assembramenti di  persone,  con  obbligo  a  carico  del  gestore  di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o
ridurre il rischio di contagio; 
    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti,  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, a  condizione
che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a  domicilio  ovvero  con
asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per  le
attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con  l'obbligo  di
rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei  locali
e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 
    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale; 
    aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione  di
quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli,
alimentari e di prima necessita'; 
    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei
pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e
accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
    cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in
strutture  di  ospitalita'  e   lungodegenza,   residenze   sanitarie
assistite  (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,   strutture
residenziali   per   persone   con   disabilita'   o   per   anziani,
autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti
penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture
semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti
gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non
possibile, in collegamento da remoto; 
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute; 
    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto
al rischio epidemiologico; 
    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente; 
    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti
di protezione individuale; 
    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. 
    hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione
delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    di    prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze
di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi
da detti obblighi: 
     1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
     2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
     3) i soggetti con  patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto, assunto  dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla  L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 14, comma 1)  che  "La
misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, non si applica: 
    a) agli operatori sanitari; 
    b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; 
    c) ai dipendenti delle  imprese  che  operano  nell'ambito  della
produzione e dispensazione dei  farmaci,  dei  dispositivi  medici  e
diagnostici nonche' delle  relative  attivita'  di  ricerca  e  della
filiera integrata per i subfornitori."