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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  22-2-2017
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Art. 11

Attività per imposte anticipate
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attività per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste.
((L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo))
. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Il canone è determinato
((per ciascun esercizio di applicazione della disciplina))
applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate
((come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente))
.
3. L'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 è determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attività per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non è dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES versata in proprio o in qualità di consolidanti, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
7.
((Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è invece effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435))
. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 7 e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
10. Se non è effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.