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DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74

Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna ((colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche)), nonchè per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. (14G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/5/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93 (in G.U. 28/6/2014, n. 148)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-3-2015
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Art. 2

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.
1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
"5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate," sono inserite le seguenti: "per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,".
1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno
((2015))
, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.
1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-septies.
1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.