stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74

Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonchè per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. (14G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/5/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93 (in G.U. 28/6/2014, n. 148)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-5-2014 al: 28-6-2014
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, già colpiti dall'eccezionale sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché di assicurare, per l'anno 2014, l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali
1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa.
Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonché le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.