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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2012
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Testo in vigore dal:  16-6-2012

Art. 29

Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale
1. L'autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorità di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione, l'autorità di vigilanza del mercato constata che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorità di vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure correttive di cui al terzo periodo del presente comma.
2. L'autorità di vigilanza del mercato, se ritiene che la non conformità non sia ristretta al solo territorio nazionale, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore economico.
3. L'operatore economico garantisce l'adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate nel termine assegnato dall'autorità di vigilanza del mercato, l'autorità stessa adotta tutte le opportune misure provvisorie per inibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal mercato o richiamarle, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati dell'Unione europea dei provvedimenti adottati.
5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l'origine di tali attrezzature, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonché le motivazioni formulate dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di vigilanza del mercato indica se la non conformità sia dovuta a:
a) mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse, stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto;
b) carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.
Note all'art. 29:
Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda nelle note all'articolo 16.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.