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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2012
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2010/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili e  che  abroga  le  direttive  76/767/CEE,  84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 18; 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro  dei  trasporti  7  aprile  1986,  di
recepimento delle  direttive  76/767/CEE,  84/527/CEE,  84/525/CEE  e
84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di  particolari
categorie di bombole; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2002,  n.  23,  recante
attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE  e  della  decisione
2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di  attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto  interno  di  merci
pericolose; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  attrezzature  a  pressione
trasportabili, al fine di migliorare  la  sicurezza  e  garantire  la
libera circolazione di tali attrezzature  nell'Unione  europea  e  si
applica: 
    a) alle nuove attrezzature a  pressione  trasportabili  di  nuova
fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che  non  recano  i
marchi di conformita' di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE  e
84/527/CEE, recepite con il decreto  del  Ministro  dei  trasporti  7
aprile  1986,  o  alla  direttiva  1999/36/CE,  attuata  con  decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda  la  messa  a
disposizione sul mercato di tali attrezzature; 
    b)  alle  attrezzature   a   pressione   trasportabili   definite
nell'articolo 2, comma 1, che recano i  marchi  di  conformita'  alla
direttiva 2010/35/UE,  o  alle  direttive  84/525/CEE,  84/526/CEE  e
84/527/CEE, recepite con il decreto  del  Ministro  dei  trasporti  7
aprile  1986,  o  alla  direttiva  1999/36/CE,  attuata  con  decreto
legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le  ispezioni
periodiche, le ispezioni intermedie,  le  verifiche  straordinarie  e
l'uso di tali attrezzature; 
    c)  alle  attrezzature   a   pressione   trasportabili   definite
nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di  conformita'  di
cui alla direttiva 1999/36/CE,  attuata  con  decreto  legislativo  2
febbraio 2002, n. 23, per  quanto  riguarda  la  rivalutazione  della
conformita'. 
  2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione
trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002
o alle date  antecedenti  a  quelle  previste  dall'articolo  15  del
decreto legislativo 2 febbraio  2002,  n.  23,  che  non  sono  state
sottoposte  ad  una  rivalutazione  della  conformita'  e  a   quelle
utilizzate  esclusivamente  per  operazioni  di  trasporto  di  merci
pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea  e  Paesi  terzi,
effettuate ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2010/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2010, n. L. 165. 
              Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 18. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in  materia  di  crediti
          marittimi e di  sicurezza  delle  navi,  e  2010/35/UE,  in
          materia di attrezzature a pressione trasportabili) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  uno   o   piu'   decreti
          legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2009,
          sull'assicurazione degli armatori per i crediti  marittimi,
          e 2010/36/UE della Commissione, del  1°  giugno  2010,  che
          modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  relativa  alle  disposizioni  e  norme   di
          sicurezza per le navi da passeggeri,  e,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
          della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione
          della direttiva 2010/35/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a
          pressione trasportabili  e  che  abroga  le  direttive  del
          Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE  e
          1999/36/CE.". 
              Il testo degli articoli 1 e  2  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2009),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno  2010,  n.  146,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto  dell'  articolo  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B,  adottati,  ai  sensi  dell'
          articolo  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere." 
              "Art. 2. (Principi e criteri direttivi  generali  della
          delega legislativa) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all' articolo 1  sono  informati
          ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie di cui  all'  articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g)  nella  predisposizione  dei  decreti   legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
              h) quando si verificano sovrapposizioni  di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              i) quando non sono di ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.". 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Il decreto del Ministro dei  trasporti  7  aprile  1986
          (Recepimento delle direttive  CEE  numeri  76/767,  84/527,
          84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i  controlli
          di particolari categorie di bombole)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1986, n. 185, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  2  febbraio   2002,   n.   23
          (Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE  e  della
          decisione  2001/107/CE  in  materia   di   attrezzature   a
          pressione  trasportabili)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   35
          (Attuazione  della  direttiva   2008/68/CE,   relativa   al
          trasporto interno di merci pericolose) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58. 
 
          Note all'art. 1: 
              Le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e  84/527/CEE  sono
          pubblicate nella G.U.C.E. 19 novembre 1984, n. L 300. 
              Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti
          7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse. 
              La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  1
          giugno 1999, n. L 138. 
              Per i riferimenti al  decreto  legislativo  n.  23  del
          2002, si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti alla direttiva  2010/35/UE,  si  veda
          nelle note alle premesse 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo n. 23 del 2002, cosi' recita: 
              "Art. 15. (Disposizioni transitorie) 
              1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          alle   attrezzature   a   pressione   trasportabili,    con
          l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di
          bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata
          in vigore del decreto stesso. 
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          fusti a pressione, alle incastellature di bombole  ed  alle
          cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2005. 
              3. E' consentita fino al 30  giugno  2003  l'immissione
          sul mercato e la messa in  servizio  delle  attrezzature  a
          pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla
          normativa anteriore alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. E' altresi' ammessa la  successiva  messa
          in servizio delle attrezzature immesse sul mercato  fino  a
          tale data. 
              4. E' consentita fino al 1°  luglio  2007  l'immissione
          sul mercato e la messa in servizio dei fusti  a  pressione,
          delle incastellature di bombole e delle cisterne,  conformi
          alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005.  E'
          altresi' consentita la  successiva  messa  in  servizio  di
          queste attrezzature immesse sul mercato fino al  1°  luglio
          2007.". 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          n. 35 del 2010, cosi' recita: 
              "Art. 4. (Paesi terzi) 
              1. Il  trasporto  di  merci  pericolose  tra  lo  Stato
          nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita'  europea
          e' autorizzato a condizione  che  esso  sia  conforme  alle
          disposizioni  stabilite  nell'ADR,  nel  RID  e   nell'ADN,
          qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita'
          previste dagli articoli 6, 7 e 8.".