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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  28-2-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
1.
((Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto))
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti";
01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte"))
;
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31
((dicembre 2015))
".
(( c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";
c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012"))
.
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
((a carico della finanza pubblica))
.