stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Proroga termini in materia di assunzioni 
 
  1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016. (5) (9) 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,
2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66,
commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2022  e
le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2022. 
  3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il   triennio
2009-2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il  quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
successivamente al  30  settembre  2003,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  La
disposizione di cui all'articolo 1,  comma  346,  lettera  e),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad  applicarsi,  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. (5) (9) 
  4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione  al
tirocinio  tecnico-pratico,  pubblicate  in  data  16  ottobre  2009,
relative alla selezione pubblica per l'assunzione di  825  funzionari
per  attivita'  amministrativo-tributaria  presso   l'Agenzia   delle
entrate, di cui all'avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª
serie speciale, n. 101 del 30  dicembre  2008,  e'  prorogata  al  30
giugno 2015.  In  ottemperanza  ai  principi  di  buon  andamento  ed
economicita' della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle  dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima  di  reclutare
nuovo      personale      con      qualifica      di      funzionario
amministrativo-tributario,  attingono,  fino   alla   loro   completa
utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei  candidati  che  hanno
riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel  rispetto
dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. 
  5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato  il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N.14. 
  6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  si  applicano  alle
assunzioni del personale educativo e scolastico  degli  enti  locali,
nonche'  di  personale   destinato   all'esercizio   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge
5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in
percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1156, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  nei  limiti  delle  risorse  gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal  fine  destinate,  a
decorrere dall'anno 2013. 
  6-ter. Con riferimento  al  personale  soprannumerario,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di  avvalersi  delle
proroghe di cui ai commi  1,  2  e  4  del  presente  articolo,  deve
procedere  al   riassetto   organizzativo   e   funzionale   previsto
dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
a tal  fine  il  termine  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  per  l'INPS  e'  prorogato
all'atto  del   riassetto   organizzativo   e   funzionale   previsto
dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  6-quater.  Per  le  esigenze  funzionali  di   cui   al   comma   2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
la possibilita' di utilizzo temporaneo del contingente  di  personale
in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita
fino al ((31 dicembre 2024)). 
  6-quinquies.  Al  fine  di  prorogare   gli   interventi   di   cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui all'articolo  33,  comma  1,
della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e'  aggiunta  la  seguente:
"Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici di cui ai commi 1, 2 e 4 del  presente
articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.P.C.M. 19 giugno 2013 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che il  termine  di  scadenza
dei termini e dei regimi giuridici di cui al  comma  1  del  presente
articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013; 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che il  termine  di  scadenza
dei termini e dei regimi giuridici di cui al  comma  2  del  presente
articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013; 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che il  termine  di  scadenza
dei termini e dei regimi giuridici di cui al  comma  4  del  presente
articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013; 
  - (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche  hanno  effetto
dal 1° luglio 2013.