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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2011, n. 210

Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità. (11G0251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2012
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Testo in vigore dal:  3-1-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172;
Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, di proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute e, in particolare, del Consiglio superiore di sanità, fino al 21 luglio 2012;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale si è provveduto ad istituire l'Ordine degli psicologi, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, che disciplina l'Ordine dei veterinari, ente amministrativo di diritto pubblico, vigilato dal Ministero della salute;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, recante regolamento per l'esecuzione della predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25;
Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato decreto ministeriale n. 342 del 2003, avvalersi dei rappresentanti istituzionali di talune categorie del sistema sanitario quali psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità;
Ritenuto, pertanto, di dovere aggiornare il medesimo decreto ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore di sanità del Presidente dell'Ordine degli psicologi, del Presidente dell'Ordine dei veterinari e del Presidente del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, in qualità di componenti di diritto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del 10 novembre 2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha comunicato il proprio nulla osta;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, dopo le parole «il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI)» è sostituita la congiunzione «e» con «,» e, infine, dopo le parole «Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)» sono aggiunte le seguenti: «, il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica».
2. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2011

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre

2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2011 Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e

Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 13 novembre 2009, n. 172, reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
- Il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342, reca: «Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76».
- I testi degli articoli 1, lettera m), e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, del (regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono i seguenti:
«Art. 1 (Conferma degli organismi). - 1. Sono confermati e continuano ad operare per la durata indicata nell'art. 9, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute:
(Omissis);
m) Consiglio superiore di sanità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;».
«Art. 9 (Durata delle commissioni). - 1.Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, reca: «Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute».
- La legge 18 febbraio 1989, n. 56, reca: «Ordinamento della professione di psicologo.».
- Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, reca: «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».
- La legge 4 agosto 1965, n. 1103, reca: «Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, reca: «Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica».
- La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica».
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, è il seguente:
«Art. 1 (Consiglio superiore di sanità). - (Omissis).
5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti di prima fascia, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto n. 342 del 2003, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, reca: «Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità».
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010 è il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma 1 è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.».