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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  2-2-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di porre rimedio alla frammentarietà e alla lacunosità del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonché in tema di tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuità e la funzionalità dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonché in funzione di un più efficace contrasto dell'inquinamento delle acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione dell'attività delle Autorità di bacino e che va convalidata l'attività posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonché agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la funzionalità di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalità adeguate e garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie per il funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie;
Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.".
2. Fino alla data di entrata in vigore del
((decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del
((decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
di cui al comma 2.
3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. (4)
3-ter. Affinchè l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che:
"All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010".