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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

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Testo in vigore dal:  2-9-2001

Art. 3

1. La somma di lire 1.718 miliardi è ripartita nella misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformità ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.
2. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attività, per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attività di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.
3. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, è destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.
6. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione.
7. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è il seguente
"Art. 2 (Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevae le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.
2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio anche lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto in atto o potenziale delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattuto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.
7. Le attività di cui cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'art. 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è riportato nelle note alle premesse.