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DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n. 220

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280 (in G.U. 18/10/2003, n.243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 3

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
((Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.
Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio))
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((3))
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che "Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".