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DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n. 220

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280 (in G.U. 18/10/2003, n.243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 19-10-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'adozione  di  misure  idonee  a  razionalizzare  i  rapporti  tra
l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 agosto 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                          Principi generali

  1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento
sportivo  nazionale,  quale  articolazione  dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
  2.  I  rapporti  ((tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della
Repubblica)) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i
casi  di  ((  .  .  .  )) rilevanza per l'ordinamento giuridico della
Repubblica   di   situazioni   giuridiche   soggettive  connesse  con
l'ordinamento sportivo.