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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2003, n. 116 (in G.U. 28/05/2003, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2003)
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Testo in vigore dal:  29-5-2003
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Art. 1-quater

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1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".
6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.
11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".
13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo".
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