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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2003, n. 116 (in G.U. 28/05/2003, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2003)
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Testo in vigore dal: 31-3-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  151,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18  agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
la  deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da
parte degli enti locali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno in data 19 dicembre
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 304 del 30 dicembre
2002,  con  il quale il termine di cui sopra e' stato differito al 31
marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;
  Considerato  che,  nonostante  la  predetta  proroga, in molteplici
circostanze   gli   enti   locali   non   hanno   potuto   deliberare
tempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche
per  le  innovazioni  recentemente  introdotte  nella  disciplina  di
riferimento;
  Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
differire,  nel  corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, il
termine  gia'  prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno
in data 19 dicembre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti  locali  per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito
al 30 maggio 2003.