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DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 173 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2004)
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Testo in vigore dal:  31-7-2004
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Art. 4

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il
(( 31 dicembre 2004 ))
, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.